mercoledì, Gennaio 22, 2025
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Novità per la gestione dei rimborsi in caso di trasferta dal 1° Gennaio 2025

La Finanziaria per l’anno 2025 (Legge 207/2024), recentemente pubblicata in GU serie generale 305 il 31/12/2024, all’art. 1 comma 81 introduce dal 1° Gennaio 2025 una novità relativa alla gestione dei rimborsi ai dipendenti in caso di trasferta.

Viene infatti previsto che, nei casi di trasferta, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati a mezzo taxi o Ncc (escludendo quindi i mezzi pubblici di linea), sono esenti da un punto di vista contributivo e fiscale in capo al lavoratore, solo se il pagamento delle suddette spese viene effettuato con mezzi di pagamento tracciabili quali carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bancomat, bonifico o tramite app di pagamento elettronico.

Questa previsione ha riflessi stringenti anche dal punto di vista della deducibilità di tali spese dal reddito anche di impresa, poiché è previsto che dal 1° gennaio 2025 le spese per rimborsi di trasferta ai dipendenti, non saranno più deducibili, nemmeno ai fini Irap, se non sostenute dal dipendente, o anticipate dall’azienda, con i suddetti mezzi tracciabili di pagamento.

Inoltre, va tenuto presente che quanto sopra si intreccia con un’ulteriore recentissima modifica normativa dovuta al Dlgs 192/2024 di “Revisione del sistema impositivo Irpef /Ires”. Quest’ultima, sempre dal 1° gennaio 2025, ha introdotto l’ulteriore novità relativa alle sole trasferte in ambito comunale, per cui le indennità o rimborsi di spese per trasferta sono tutti soggetti sia a contributi che a Irpef, fatti salvi i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

Fino al 31/12/2024 l’esenzione contributiva fiscale dei rimborsi in ambito di trasferta comunale era prevista, invece, per le sole spese di trasporto comprovate dai biglietti emessi dal vettore esercente il servizio di trasporto.

Al momento si attendono i chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate data la portata delle novità normative.

Alla luce delle molteplici novità sopra illustrate e, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, consigliamo alle aziende di procedere per il momento alla gestione delle spese di trasferta solo ed esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciati, sia che le spese siano anticipate direttamente dal lavoratore che dall’azienda.

Inoltre, qualora durante la trasferta, i pagamenti siano effettuati direttamente dal dipendente con mezzi tracciati, si renderà necessario che lo stesso consegni all’azienda la relativa ricevuta di avvenuta transazione per l’acquisto, unitamente alla consueta documentazione delle spese sostenute (scontrini, ricevute etc etc).

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