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sabato, Luglio 27, 2024
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Piscine private ad uso pubblico, novità sugli obblighi di svuotamento completo

Facendo seguito ad apposita azione dell’Area Ambiente e Sicurezza di Cna Toscana unitariamente con altre Associazioni, la Giunta regionale ha licenziato la proposta di legge per la modifica della norma in materia di requisiti igienico-sanitari della piscine private ad uso pubblico, ossia piscine di alberghi, campeggi, villaggi turistici o agriturismi, che se la proposta diventerà legge potranno in precisi casi essere svuotate ogni tre anni e non obbligatoriamente ogni anno. Un’innovazione necessaria alla luce degli effetti del cambiamento climatico e ai sempre più frequenti periodi di siccità, che impongono di salvaguardare il più possibile la risorsa idrica, nonchè tenuto conto dei progressi tecnologici che negli anni si sono succeduti e che oggi permettono un monitoraggio costante dei livelli igienici e sanitari delle acque delle piscine.

L’attuale disposizione del 2006 prevede l’obbligo di svuotare completamente le vasche una volta all’anno. La nuova norma, proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, tiene invece conto dell’evoluzione dei fattori ambientali e tecnologici e introduce la possibilità di derogare all’obbligo dello svuotamento completo annuale, qualora nell’ambito delle attività di autocontrollo che svolgono le imprese sia assicurato il rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti.

Per attestare la sicurezza delle acque sarà sufficiente dimostrare che gli esiti delle analisi, che dovranno essere effettuale almeno quindici giorni prima dell’apertura della piscina, rispondano ai parametri previsti dal regolamento regionale. Tuttavia le vasche dovranno comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. Dopo l’approvazione della giunta, ora spetta al Consiglio Regionale esaminare la proposta e dare il via libera alla modifica.

La nuova norma si tradurrà in una semplificazione per gli agriturismi e per tante altre strutture ricettive, evitando sprechi di acqua in un territorio che ha l’orgoglio di fregiarsi di un turismo attento alla sostenibilità ambientale e che ha sofferto negli ultimi anni di problemi di siccità.

Di seguito il testo delle proposte di modifica recepite dalla Giunta Regionale

Premessa

L’acqua rappresenta una risorsa vulnerabile ma, nel contempo, limitata e, in quanto tale, occorre preservarla e tutelarla  anche  tramite l’adozione di misure ed interventi cosiddetti “responsabili” e finalizzati al rispetto dell’ambiente.

Tale finalità è perseguita anche dalla vigente normativa regionale contenuta nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-santarie delle piscine ad uso notatorio) e nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, come novellato con D.P.G.R. n. 54/R del 2015.

Segnatamente l’articolo 44 del citato regolamento n. 23/R rubricato “Adozione di sistemi a basso impatto ambientale” prevede quanto segue:

1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, sono adottati appositi interventi ed accorgimenti finalizzati:

a) al risparmio idrico, anche tramite la previsione del riutilizzo compatibile delle acque di rifiuto;

…….”

Fermo restando, dunque, il rispetto dei parametri igienico-sanitari, fisici, chimici e microbiologici, la normativa regionale citata, sia di rango primario che di dettaglio, contiene alcune disposizioni che, a determinate condizioni o in presenza di ipotesi tassativamente individuate, prevedono la possibilità di derogare a quanto prescritto dalla norma UNI di riferimento tramite l’adozione di procedure di autocontrollo da parte del soggetto interessato.

A titolo esemplificato si fa riferimento ai seguenti articoli recati dal citato Reg. n. 23/r:

·         Art. 26, comma 2:

Il responsabile delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006, che non adotta la norma UNI 10637 di cui al comma 1, stabilisce i criteri di autocontrollo sulla base di analisi chimiche e microbiologiche che dimostrano nel tempo di apertura stagionale e/o annuale, il mantenimento di tutti i para­metri previsti dall’Allegato A del presente regolamento.

·         Art. 25, comma 1:

L’acqua di ogni vasca viene fatta ricircolare completamente nell’impianto di trattamento rispettando i tempi massimi relativi alle specifiche categorie di vasche come indicato dalle norme UNI 10637; per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2) della l.r. 8/2006 possono essere utilizzate procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua in vasca.

·         Art. 39, comma 2-bis:

Per le piscine di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) numero 2), la frequenza dei controlli interni dei parametri di cui all’allegato B è effettuata sulla base di procedure stabilite nell’ambito della valutazione dei rischi ed in attuazione del piano di autocontrollo, idonei comunque a garantire condizioni igieniche conformi dell’acqua in vasca; gli impianti ad apertura stagio­nale devono comunque prevedere almeno un controllo di tutti i parametri previsti dall’allegato A con analisi di laboratorio, da effettuarsi nei 30 giorni antecedenti l’apertura.

In particolare, dall’esame delle predette previsioni risulta come la normativa regionale richiamata abbia previsto tale possibilità di deroga unicamente per le piscine private ad uso collettivo (art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), della LR n. 8 del 2006), cioè per quelle inserite all’interno delle strutture ricettive, in considerazione che l’accesso alle stesse è riservato esclusivamente agli ospiti delle stutture stesse e, conseguentemente, ad un numero limitato di utenza rispetto a quello delle piscine pubbliche.

In tale ottica e con l’obiettivo di adottare interventi ed accorgimenti finalizzati a garantire il risparmio idrico, si propone di modificare l’articolo  della Legge Regionale 8/2006, con l’aggiunta di un comma subito dopo il comma 7, come di seguito formulato ed evidenziato in colore rosso:

“Art. 9

7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta all’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

7-bis. Per le piscine di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), n. 2), è possibile derogare all’obbligo dello svuotamento annuale delle vasche di cui al precedente comma 7 qualora nell’ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, corredate da analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell’apertura, sia assicurata la conformità dell’acqua rispetto ai parametri previsti dall’allegato A al Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R, recante regolamento di attuazione della presente legge.

I risultati delle predette analisi devono essere tenuti a disposizione dell’ASL territorialmente competente.

La vasca della piscina deve comunque essere svuotata almeno una volta ogni tre anni.  Nota Bene:
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune procedure di autocontrollo adottabili che permettono di limitare la produzione del “Biofilm” che si viene a creare sulle pareti della vasca e che limitano il deterioramento dell’acqua:

  • Utilizzo di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura;
  • Ricorso a sistemi ausiliari, anche automatizzati, di pulizia del fondo e delle pareti della vasca (robot pulitori);
  • Abbassamento del livello dell’acqua e sanificazione manuale periodica a mezzo di specifici prodotti per piscina dell’area di battente dell’acqua per le piscine non a sfioro;
  • Riduzione dell’uso dei disinfettanti dell’acqua costituiti da cloroisocianurati (dicloroisocianurato sodico anidrico, dicloroisocianurato sodico biidrato, acido tricloroisocianurico) in favore di prodotti privi di acido isocianurico (cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio). Tale procedura ha la finalità di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico;
  • Prelievo di acqua per effettuare il controlavaggio e lavaggio dei filtri dalla presa di fondo (l’acido isocianurico tende ad accumularsi soprattutto nella parte bassa della vasca). Tale procedura, da applicarsi esclusivamente a impianto chiuso al pubblico, ha la finalità di limitare l’accumulo in acqua di acido isocianurico.

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